D. 1. In merito ai requisiti di “CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA” si chiede conferma che i fatturati richiesti (globale e specifico) si riferiscano ai dati dei bilanci approvati alla data di scadenza della procedura (quindi qualora non approvato il bilancio 2023, agli anni 2022-2021-2020)
R. 1. Si conferma.
2. In merito al requisito di CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE :”a) Aver svolto, nel quinquennio 2019/2020/2021/2022/2023 per almeno un triennio, congiuntamente i servizi di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, contestualmente relativi alle entrate IMU – TARI – CUP, SERVIZIO IDRICO, SANZIONI DEL CODICE DELLA STRADA, anche a supporto, in almeno 5 (cinque) Comuni” si chiede conferma, che le Sanzioni del codice della strada siano intese nell’ambito della sola riscossione coattiva delle entrate extratributarie, patrimoniali, ecc. non essendoci una disciplina capitolare specifica in merito.
R. 2. Si conferma
3. L’art.15 del disciplinare di gara “15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” prevede che vengano allegati: a. Visura Camerale e Certificato iscrizione Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate; b. Documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica professionale ed economica finanziaria. Si chiede conferma che debbano essere inseriti in questa fase di gara e non acquisiti attraverso il FVOE così come previsto dall’art.6 dello stesso disciplinare.
R.3. Devono essere inseriti in tale fase di gara, fermo restando che quanto richiesto dovrà essere, in ogni caso, tassativamente contenuto anche nel FVOE.
4. In merito alla clausola di salvaguardia si chiede di chiarire se il numero minimo di dotazione di personale presso lo sportello è quello previsto dall’art.1 co.18 “mettendo a completa ed esclusiva disponibilità dell’Ente almeno n. 3 (tre) unità operative in presenza fissa” o quello indicato dall’art.12 co.4 dello stesso csa “Il numero di addetti totali per la realizzazione del servizio progettato è pari a n° 4 unità di cui un coordinatore full-time e n. 3 addetti part-time”. Si chiede, inoltre, di chiarire se la figura di responsabile/coordinatore è imputata per l’intero impiego Full Time presso la sede di Mendicino o trasversalmente anche su altre commesse, ed in quale percentuale.
R.4. Fatta salva l’applicazione della clausola sociale indicata all’art. 12 c. 4 del capitaloto d’appalto, in base all’ art. 12 in base al Capitolato l'O.E. è libero di effettuare l'esecuzione del servizio in base alla propria organizzazione d'impresa, all'interno dei vincoli che seguono:
1. il progetto di servizio che deve presentare all'atto dell'offerta; 2. la dotazione minima di personale – n. 3 unità in presenza fissa a disposizione dell'ufficio tributi dell’Ente - prevista dall'art. 1, n. 18, del Capitolato. Il responsabile, con funzioni di coordinatore, previsto dall'art. 12, n. 4, del Capitolato, sarà messo obbligatoriamente a disposizione dall'O.E. per l'esecuzione del servizio, quale dotazione minima, e le mansioni e l'orario saranno indicate nel progetto presentato in sede di offerta. Resta inteso che l'O.E., all'interno dell'organizzazione gestionale prevista nel progetto di servizio, dovrà sempre garantirne la regolare e corretta esecuzione. Si evidenzia, infine, che il livello minimo di struttura organizzativa/gestionale deve essere predisposto e mantenuto per tutta la durata della concessione.
5. Mi conferma che tra le figure oggetto di salvaguardia non è prevista quella dell’operaio affissatore?
R. 5. Si conferma. L’affissione è attività molto ma molto marginale e potrà essere effettuata, secondo esigenze, dai tre addetti part-time.
6. L’art.1 del Csa - Disposizioni generali prevede al punto 6. che “6. ..omissis. A tal fine, l’aggiudicatario dovrà rendere compatibile il flusso di trasmissione dei dati alle specifiche tecniche richieste dal prestatore del servizio di stampa, imbustamento e postalizzazione (prediligere l’invio a mezzo pec ove possibile)”; l’attività di stampa, imbustamento e postalizzazione non è svolta dal Concessionario secondo le proprie procedure?
R.6. L’attività di stampa, imbustamento e postalizzazione è svolta dal Concessionario secondo le proprie procedure.
7. Idem per il punto 9. “9. Gli avvisi di accertamento dovranno essere avviati alla postalizzazione nel rispetto dei termini di decadenza fissati per legge, e con congruo anticipo in modo tale da non arrecare danno all’Ente e comunque nei termini e secondo le indicazioni che saranno di volta in volta concordate ed impartite dall’Ente e avvalendosi del fornitore di servizi da quest’ultima individuato”, si chiede di chiarire se l’Ente ha individuato un proprio fornitore di servizi.
R.7. Il fornitore di servizi individuato dall’Ente è, ovviamente, e pertanto coincide con il concessionario della gara tributi.
8. L’art.1 del Csa - Disposizioni generali prevede al punto 15. “Le attività affidate in concessione, ad eccezione di quella di cui al Servizio B in concessione, dovranno essere svolte mediante l’utilizzo esclusivo della piattaforma gestionale in uso presso il Comune di Mendicino.”; si chiede, pertanto, se la gestione ordinaria delle entrate deve essere svolta sui SW in dotazione dell’Ente o del Concessionario.
R.8 Le attività affidate in concessione, ad eccezione di quella di cui al Servizio B in concessione, dovranno essere svolte mediante l’utilizzo esclusivo della piattaforma gestionale in uso presso il Comune di Mendicino, comunque garantendo l’aggiornamento delle banche dati presenti sulla piattaforma gestionale in uso presso l’Ente anche utilizzando il software del Concessionario.
La gestione ordinaria delle entrate dovrà essere svolta sui programmi gestionali in dotazione dell’Ente.
9. Si riscontra un’incongruenza tra quanto indicato all’art.1 del Csa” Art. 1 CSA- Oggetto della concessione. Il Concessionario deve procedere, in caso di sgravio, alla cancellazione delle procedure cautelari esecutive ai sensi di legge senza ulteriori oneri per il contribuente e/o Comune. Nell'ipotesi di inesigibilità totale o parziale del tributo, all'aggiudicatario non spetterà alcun rimborso da parte del Comune delle spese esecutive e di quelle di notifica nella misura stabilita dall’art. 1, comma 803, della Legge n. 160/2019” e quanto affermato dallo stesso Csa all’art. 6 co.10:” Le spese per le attività cautelari ed esecutive della riscossione coattiva che non andranno a buon fine (quote inesigibili) saranno a carico del Concessionario. ... Al Concessionario sono altresì riconosciuti esclusivamente i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle procedure di recupero coattivo delle entrate risultanti infruttuose, solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per effetto di un provvedimento di sgravio imputabile all’Ente, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalla tabella a) e b) del D.M. del 21/11/2000 e s.m.i.
R.9. Se la riscossione va a buon esito gli oneri andranno riversati al Comune e riconosciuti al concessionario nei limiti dell'aggio. Art. 6, comma 8, Capitolato. Gli oneri di riscossione - art. 1, comma 803 lett. a), della Legge n. 160/2019 – spettano all'ente creditore. La remunerazione del concessionario è quella prevista nel contratto con l'aggio. Nessuna incongruenza risulta dagli atti. Al Concessionario vengono riconosciuti i rimborsi delle spese esecutive solo nel caso in cui gli importi vengano annullati per un provvedimento di sgravio imputabile all’ente, oppure in caso di accertata inesigibilità, previa giustificazione e rendicontazione, nella misura prevista dalla tabella a) e b) del d.m. del 21/11/2000 e s.m.i.. in tutti gli altri casi (quindi sgravi, cancellazioni di procedure cautelari, etc) derivanti da inesigibilità parziale o totale del tributo (ad esempio se il concessionario non abbia registrato correttamente un pagamento nelle fasi antecedenti il recupero coattivo o sempre nelle fasi antecedenti non abbia tenuto conto di una comunicazione di discarico fatta dall’ente) le spese resteranno a carico del concessionario.
10. L’art. 28 del Csa – Assicurazione a carico del concessionario co.2. prevede che “L’impresa stessa è tenuta a stipulare per tutta la durata del contratto, con primaria Compagnia di Assicurazioni, apposita polizza contro i relativi rischi, per un massimale non inferiore a € 5 milioni per ogni sinistro, contenente l’espressa rinuncia da parte della Compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Mendicino (CS)”; si chiede conferma che trattasi di polizza RCT.
R.10. Si conferma.
11. Dati economici relativi ai tributi ed entrate oggetto di affidamento: • Incassi Imu 2021-2022-2023; • Numero contribuenti che hanno effettuato almeno un versamento IMU negli anni 2021-2022-2023; • Numero utenze domestiche e non domestiche TARI attive al 01/01/2023; • Numero contribuenti e importo lista ordinaria TARI 2023; • Num. utenze attive del S.I.I. e importo lista ordinaria IDRICO 2023 • Num. Concessioni occupazione suolo attive al 01/01/2023 compreso occupazioni mercato a posto fisso e relativo imponibile; • Num. Concessioni esposizione pubblicitaria attive al 01/01/2023 e relativo imponibile; • Num. utenze attive Lampade votive • Carico coattivo pregresso e numero atti da portare in riscossione coattiva per entrate già definite.
R.11. Gli incassi IMU sono i seguenti: anno 2021 euro 671.208,67; anno 2022 euro 785.416,14 ed anno 2021 euro 718.092,06. Il dato del numero dei contribuenti che hanno effettuato almeno un versamento IMU negli anni 2021-2022-2023 non risulta pertinente o utile ai fini della presentazione dell’offerta, trattandosi di imposta versata in autoliquidazione sulla quale il concessionario non percepisce un compenso in relazione al riscosso.
Numero contribuenti TARI 3.948 e importo lista ordinaria TARI 2023 euro 1.522.293,00
Numero utenze attive del S.I.I. 4.069 e importo lista ordinaria IDRICO 2023 euro 592,130,89
Nessuna Concessione occupazione suolo attive al 01/01/2023 compreso occupazioni mercato a posto fisso e pertanto nessun imponibile (bisogno effettuare gli accertamenti)
Num. 81 Concessioni esposizione pubblicitaria attive al 01/01/2023 per un imponibile di euro 15.936,00;
num. 1.985 utenze attive lampade votive
Gli avvisi di accertamento che già sono maturati alla fase coattiva restano di competenza del concessionario uscente. Pertanto il concessionario che subentra dovrà effettuare la attività di accertamento sulle annualità successive e gestirle nelle fasi successive. Pertanto non vi sono, allo stato, accertamenti esecutivi che la nuova concessionaria “erediterà” dal concessionario uscente.
12. Ultima annualità accertata per omesso/insufficiente pagamento TARI;
R.12. Sulla scorta di quanto comunicato dal concessionario uscente sono stati emessi avvisi di accertamento su omesso o parziale pagamento fino al ruolo 2019
13. Ultima annualità accertata per omessa/infedele denuncia TARI;
R.13. Sulla scorta di quanto comunicato dal concessionario uscente sono stati emessi avvisi di accertamento su omessa o infedele denuncia fino alla annualità 2022
14. Ultima annualità accertata per IMU;
R.14. anno 2020
15. Ultima annualità accertata per omesso/insufficiente pagamento ICP e TOSAP/CUP;
R.15. anno 2020
16. Numero, tipologia, superficie e stato degli impianti di affissione attualmente installati.
R.16. Servirà effettuare un censimento aggiornato sul territorio.
17. L’Ente è in possesso di un Piano Generale degli impianti?
R.17. No, non è in possesso di un piano generale degli impianti
18. Software in uso all’Ente per la gestione del servizio.
R.18. L’ufficio tributi utilizza la suite Cityware di proprietà della società PALIFM per la gestione dei tributi
19. Gli oneri di riscossione di cui al comma 803 dell’art.1 L. 160/2019 posti a carico del contribuente, se riscossi, restano di competenza del concessionario?
R.19 Se la riscossione va a buon esito gli oneri andranno riversati al Comune e riconosciuti al concessionario nei limiti dell'aggio. Art. 6, comma 8, Capitolato.
20. Nell’attività di accertamento Tassa Rifiuti è compresa la gestione degli Omessi Pagamenti TARI?
R20. Si